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Statuto Asi Spettacolo

TITOLO 1- COSTITUZIONE E SCOPI


ART. 1

E' costituita l'Associazione ASI SPETTACOLO & PERFORMER


ART.2

L'Associazione ha sede in VIA PIAVE, 8 – 00187 ROMA


ART. 3

L'Associazione si propone di :

  • promuovere, diffondere , praticare ogni forma di cultura quale attività ricreativa ed educativa;

  • realizzare ogni attività utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive e spettacolo, mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, concorsi di spettacolo, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione etica,di sostegno alle arti; moda,canto, ballo,recitazione,attività di beneficenza, produzione di corto e lungometraggi, spettacoli teatrali e televisivi, eventi di intrattenimento sociale ,culturale,artistici, per diffondere lo spirito aggregativo, e morale specialmente dilettantistico;

  • attuare servizi e strutture che fungano da ausilio per lo svolgimento del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, , bar interno, spacci, mense trattenimenti musicali, videoteca;

  • promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative  culturali turistiche e ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;

  • istituire centri estivi e invernali ,in italia e all estero,con finalità ricreative e sportive e di spettacolo per avviare una formazione culturale internazionale alle arti tra le varie etnie.

  • gestire servizi e impianti sportivi privati o comunali per lo svolgimento delle attività sportive o intrattenimento culturale e artistiche, fisiche e intellettuali;

  • promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport  e allo spettacolo,senza limiti di età;

  • favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali. anche costituendo sezioni per le attività di maggiore partecipazione;

  • aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che con espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

ART.4

L'Associazione non ha scopo di lucro e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 5

L'Associazione si impegna ad osservare nel proprio ambito lo Statuto, il regolamento organico ed ogni altra norma emanata dall'ASI.

ART. 6

L'Associazione svolge la sua attività secondo le direttive generali impartite dagli organi centrali e periferici dell'ASI e le direttive particolari stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.


TITOLO 2 -SOCI

ART. 7

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero.

I soci si distinguono in :

  1. Soci Onorari;

  2. Soci Esecutivi ;

  3. Soci ordinari;

  4. Soci Artisti e performer alle arti: canto,ballo,recitazione,moda e vari

Sono Soci Onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Esecutivi coloro che risultano essere i fondatori dell'Associazione o che risultano essere successivamente eletti dall'Assemblea dei Soci componenti del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

Sono Soci Atleti/performer coloro che svolgono una attività culturale,morale,artistica ,sportiva nell'ambito dell'Associazione; debbono aver superato l'accertamento alla idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti.

ART.8

Ogni socio , per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali e si impegna a rispettare con lealtà e disciplina , le norme che regolano la partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali , non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura. 

ART.9

La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annua (da versarsi anche in più rate) il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti e i servizi gestiti dall'Associazione,là dove esistenti e sempre dietro appuntamento., . Non è ammessa l'iscrizione di soci con rapporto temporaneo. 
 

ART.10

La qualifica di socio si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa. Il socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea dei soci.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell'Associazione , perde qualunque diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO 3- ORGANI SOCIALI

ART.11

Gli organi sociali sono :

L'Assemblea dei soci

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

ART.12

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione .Hanno diritto di voto e di intervento tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. L'Assemblea che deve esser convocata almeno una volta l'anno ,delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione sulla nomina dei 

componenti il Consiglio direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio Direttivo quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo statuto oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è deliberata dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione sarà pubblicata mediante affissione sul sito www.asispettacolo.it e sulle pagine iscritte nei social su iternet. almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora del luogo di svolgimento e l'ordine dei lavori.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbono essere affisse nell'albo dell'associazione per almeno quindici giorni. Anche i bilanci consuntivi e preventivi debbono essere affissi nell'albo dell'Associazione per almeno quindici giorni.

Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'associazione che verrà assistito da un segretario da lui designato.

La Commissione dei verifica poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo.

ART.13

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi .Presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo .Il Presidente provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle delibere dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 90 giorni.

In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.
 

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dal Vice Presidente e da almeno tre consiglieri. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto, il segretario-tesoriere.

Il Vice Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo. Il segretario-tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei soci, delibera sull'attività di svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce le quote associative, approva i regolamenti sociali, controlla sulla legittimità dalla gestione amministrativa dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno, ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice. Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio, il presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di una assemblea straordinaria entro 60 giorni. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dalla data fissata per la riunione o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni prima. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto. I compiti del segretario-tesoriere sono stabiliti con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.


ART.15

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. E' previsto per i soci, se deliberato dal Consiglio direttivo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base alla Legge 133/99.


 

TITOLO 4- PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE


ART.16

Il patrimonio sociale è costituito :

  • da beni mobili ed immobili,

  • da eventuali erogazioni , donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati da Enti,

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

  • dalle quote sociali,

  • da eventuali entrate da operazioni commerciali,

  • da ogni altra entrata che concorra all'attivo sociale,

Le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso ne possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.

ART.17

L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà i bilanci consuntivi e preventivi, oltre ad un rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.  

L'Associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


TITOLO 5 -SANZIONI DISCIPLINARI


ART.18

A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione sportiva e a una condotta conforme ai principi della lealtà e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione, la sospensione, la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

TITOLO 6 MODIFICHE STATUTO/SCIOGLIMENTO    

ART.19

Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.


ART.20

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata. In caso di scioglimento l'Associazione si obbliga a devolvere ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23/12/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART.21

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento allo Statuto dell'ASI e alle norme del codice civile in quanto applicabili

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